SPLIT PAYMENT FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI
02 febbraio 2015
LEGGE DI STABILITA' 2015 Split payment (co. 629, lett. b) e c) e 630) con l’art. 17ter, D.P.R. 633/1972, viene introdotto un particolare meccanismo di assolvimento dell’Iva, denominato split payment, per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di enti pubblici. Specificamente, si prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle CC.I.AA., degli istituti universitari, delle Asl, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta, l'imposta deve essere in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità ed i termini fissati dal D.M 23/01/2015 in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale. in poche parole l'amministrazione pubblica (PA), ricevuta una fattura con IVA esposta, versa l'IMPONIBILE AL FORNITORE E L'IVA ALL'ERARIO
sintesi del comportamento del fornitore dal 2015
- il fornitore emette' la fattura normalmente con l'indicazione dell'iva ove dovuta (imponibile, iva, totale fattura)
- indica in fattura la seguente dicitura “ SCISSIONE DEI PAGAMENTI”
- il fornitore non incassa l'IVA esposta in fattura ma solo l'imponibile
- registra la fattura nei registri contabili senza computare l'iva nella liquidazione periodica (non versa L'iva che NON e' stata incassata)
Archivio news