Scade il 7 marzo 2016 il termine entro cui i sostituti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli ordinari di CU
30 gennaio 2016
Scade il 7 marzo 2016 il termine entro cui i sostituti devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i modelli ordinari di CU, completi di tutti i dati fiscali, che fino all'anno scorso venivano comunicati con il Mod. 770 entro il 31 luglio. La nuova certificazione CU anticipa, pertanto, di quasi quattro mesi i termini entro cui raccogliere i dati dell'amministrazione del personale gestiti nel 2015. La nuova scadenza potrebbe causare difficoltà agli operatori in quanto è a ridosso dei termini di riapertura dei conguagli fiscali - 28.02.2016 - e nei mesi dell'anno in cui si concentrano altri importanti adempimenti dichiarativi come l'autoliquidazione Inail. Quest'anno, inoltre, nella CU il sostituto dovrà indicare analiticamente tutti i risultati del conguaglio dell'assistenza fiscale, i dati relativi ai redditi corrisposti da altri soggetti, e i dati relativi al Tfr e alle altre indennità. L'anno scorso, invece, il sostituto doveva indicare solamente i redditi e le ritenute operate. Dal 1° gennaio 2016 scatta anche un nuovo regime sanzionatorio, per cui si applica la sanzione di 100 euro per singola CU omessa, tardiva o errata, con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 50mila euro. Non è dovuta alcuna sanzione se la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, viene poi corretta e ritrasmessa nei 5 giorni successivi. La sanzione è ridotta a 1/3 (quindi pari a 33,33 Euro) sa la CU, originariamente trasmessa entro il 7 marzo, viene poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni (con un limite massimo per anno e sostituto d'imposta di 20mila euro).
Fonte il Sole 24 ore
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