La nuova versione dell'art. 6 del decreto, in materia di definizione agevolata delle cartelle esattoriali, prevede che i debitori possano estinguere i propri debiti senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora se tali debiti sono stati affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2016. Vengono, dunque, compresi nell'agevolazione anche i debiti affidati ad Equitalia nell'anno 2016.
A tale fine, entro il 28 febbraio 2017 l’agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.
In merito alla rateizzazione delle somme incluse nella definizione agevolata, la legge di conversione precisa che:
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gli interessi relativi alla dilazione dei versamenti decorrono dal 1° agosto 2017
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il 70% delle somme dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30 per cento nell’anno 2018. Il pagamento, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, è effettuato nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018.
Il numero massimo di rate passa, dunque, da quattro a cinque.
La richiesta di adesione alla procedura si effettua presentando l'apposito modello allo sportello oppure inviato via pec alla Direzione regionale di Equitalia Servizi di Riscossione competente territorialmente entro il 31 marzo 2017( e non più entro il 23 gennaio). Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
L'agente della riscossione comunica poi entro il 31 maggio 2017 al contribuente che ne ha fatto richiesta le somme complessivamente dovute ai fini della procedura e l'ammontare delle singole rate, attenendosi ai seguenti criteri:
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per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre
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per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre
Se il contribuente non è registrato all'area riservata sul sito dell'agenzia, le informazioni di cui sopra saranno comunicate agli sportelli.
Vengono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016) fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute.
La definizione agevolata per le sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada si applica limitatamente agli interessi.
Vengono, infine, introdotti i nuovi articoli 6-bis e 6-ter, rispettivamente per consentire ai consulenti tributari certificati di rappresentare e assistere i contribuenti nella procedura e per estendere la definizione agevolata alle entrate regionali e locali su decisione dei relativi enti e con propria regolamentazione.
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