Dal 1.07.2018 il soggetto partita Iva che vorrà dedursi il costo e detrarsi l'IVA del rifornimento di carburante, dovrà pagare esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate. Al contempo verrà abolito il regolamento della schedacarburante. Inoltre ci sarà l'obbligo di fattura elettronica.
Dal 1.07.2018, cambierà sotto vari aspetti (salvo proroghe) il sistema di rifornimento del carburante. Anzitutto ai sensi dell'art.1, c. 922 legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), al fine di dedurre il costo e detrarre l'IVA, iltitolare di partita IVA non potrà più pagare il rifornimento di carburante in contanti, ma dovrà utilizzare carte dicredito, bancomat o carte prepagate.
La norma, infatti, aggiunge il comma 1-bis all'art. 164 del Tuir, disponendo che le spese per carburante per autotrazionedi cui al comma 1, perciò sia quelle deducibili al 100% perché relative a veicoli destinati a essere utilizzatiesclusivamente come beni strumentali nella propria attività d'impresa (es. taxi), sia quelle deducibili nel limite del 20% perché relative a veicoli utilizzati a uso promiscuo, sono deducibili nelle misure appena citate solo se pagate concarte di credito, debito o prepagate.Simmetricamente si aggiunge anche un periodo all'art. 19-bis.1, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 per allineare tale disposizione anche alla detraibilità dell'IVA. Infatti, viene disposto che l'IVA relativa al rifornimento di carburante siadetraibile nella misura del 40% per i veicoli a uso promiscuo e nella misura del 100% per i veicoli a uso esclusivo,soltanto se l'avvenuta effettuazione dell'operazione è provata dal pagamento mediante carte di credito, debito oprepagate.A conferma di ciò, sempre a partire dal 1.07.2018, viene abolito il regolamento della scheda carburante. Inoltre, per gli esercenti di impianti stradali di distribuzione viene introdotto dall'art. 1, c. 920 della legge di Bilancio l'obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti passivi IVA che si riforniscono. Pertanto, entro luglio (sempresalvo proroghe) questi esercenti si dovranno dotare delle tecnologie necessarie per emettere fattura elettronica. D'altrocanto, viene concesso a tali esercenti un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a partire dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito sarà da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dimaturazione, perciò per le transazioni 2018 sarà utilizzabile dal 2019.
Queste norme sono state introdotte al fine di contrastare la frode dell'IVA sui carburanti, frode molto diffusa per leschede carburante. Tuttavia, già era possibile dal 2011 abbandonare la scheda carburante ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett.p) D.L. 70/2011, il quale prevedeva che i soggetti passivi IVA che pagassero il rifornimento di carburante esclusivamentecon carte di credito, debito o prepagate non fossero soggetti alla tenuta della scheda carburante.
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